BONUS CASA: cos'è e quando può essere applicato.

05.11.2022


Con il decreto legge n. 83/2012, si è elevata dal 36% al 50% la percentuale di detrazione fiscale e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio per ciascuna unità immobiliare.
Con la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 50%; salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Chi può usufruirne?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.  
L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari 
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) 
  • locatari o comodatari dell'immobile 
  • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori) 
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce 
  • soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. 

Per quali interventi si applica?

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono i seguenti. 

A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): 

  • manutenzione straordinaria 
  • restauro e risanamento conservativo 
  • ristrutturazione edilizia

B. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

C. I lavori finalizzati: 

  • all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione) 
  • alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

D. Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. 

E. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico. 

F. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.

G. Gli interventi per l'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. 

H. Gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. 

Altre spese ammesse all'agevolazione

Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse 
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento 
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm n. 37/2008 - ex legge n. 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge n. 1083/71) 
  • le spese per l'acquisto dei materiali 
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti 
  • le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi 
  • l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori 
  • gli oneri di urbanizzazione 
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).